(Accordo quadro-art. 49)
 
                             Articolo 49 
 
                              Trasporti 
 
  1.Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti
della politica dei trasporti,  compresa  la  politica  dei  trasporti
integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle  merci  e
dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi  e
aerei e la tutela  dell'ambiente  e  di  rendere  piu'  efficienti  i
rispettivi sistemi di trasporto. 
  2.La cooperazione fra  le  parti  in  questo  settore  e'  volta  a
promuovere: 
  a) la condivisione di informazioni  sulle  rispettive  politiche  e
pratiche in materia di trasporti, compresa la  consulenza  tempestiva
in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che  incidono  sui
rispettivi settori dei trasporti; 
  b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione  tra
l'Australia  e  l'Unione,  migliorando  l'accesso  al  mercato  e  le
opportunita'  d'investimento   e   ampliando   e   approfondendo   la
cooperazione  in  materia  di  regolamentazione  nel  settore   della
sicurezza aerea, nonche' della  sicurezza  e  della  regolamentazione
economica dell'industria del trasporto aereo, al fine di favorire  la
convergenza normativa e l'eliminazione degli  ostacoli  all'attivita'
delle imprese, nonche' la cooperazione in  materia  di  gestione  del
traffico aereo; 
  c) il  dialogo  e  la  cooperazione  al  fine  di  raggiungere  gli
obiettivi   di   un   accesso   illimitato   ai   mercati   marittimi
internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza  su  base
commerciale; 
  d) il dialogo e la cooperazione su questioni  di  trasporto  legate
all'ambiente; 
  e) il  dialogo  e  la  cooperazione  in  vista  del  riconoscimento
reciproco delle patenti di guida; 
  f) la cooperazione nei consessi internazionali che si  occupano  di
trasporti.