(Accordo quadro-art. 52)
 
                             Articolo 52 
 
                      Affari marittimi e pesca 
 
  1.Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su  questioni
di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le  parti
mirano a promuovere la conservazione a lungo termine  e  la  gestione
sostenibile  delle  risorse  biologiche   marine,   lo   scambio   di
informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della
pesca («ORGP»), nonche' attraverso intese  e  consessi  multilaterali
quali l'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura («FAO»), la promozione di  sforzi  volti  a  prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata («pesca INN»),  l'attuazione  di  una  gestione  basata
sugli ecosistemi e la promozione  della  collaborazione  nel  settore
della ricerca  sulla  sostenibilita'  dell'ambiente  marino  e  della
pesca. 
  2.Le parti cooperano al fine di: 
  a) incoraggiare lo sviluppo, l'attuazione e il rispetto  di  misure
efficaci volte a garantire la conservazione  a  lungo  termine  e  la
gestione sostenibile delle risorse alieutiche,  che  rientrano  nelle
competenze delle ORGP o di accordi di cui le parti sono firmatarie; 
  b)  garantire  la  gestione  multilaterale,  nell'ambito  dell'ORGP
pertinente, di stock ittici altamente migratori nell'intera  zona  di
distribuzione dei medesimi; 
  c) promuovere  un  approccio  integrato  agli  affari  marittimi  a
livello internazionale; d) impegnarsi per facilitare l'adesione,  ove
opportuno, alle ORGP di cui una delle parti e' membro  e  l'altra  e'
una parte cooperante. 
  3.Le  parti  organizzano  un  dialogo  regolare  periodico  nonche'
riunioni a livello di alti  funzionari,  al  fine  di  rafforzare  il
dialogo e la cooperazione  nonche'  lo  scambio  di  informazioni  ed
esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.