(Accordo quadro-art. 54)
 
                             Articolo 54 
 
Salute Le parti convengono di promuovere la  cooperazione  reciproca,
lo scambio di informazioni  e  la  condivisione  delle  esperienze  a
livello di politiche  nei  settori  della  salute  e  della  gestione
    efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.