(Accordo quadro-art. 55)
 
                             Articolo 55 
 
                       Altri accordi o intese 
 
  1.Le  parti  possono  integrare  il  presente  accordo  concludendo
accordi o intese  specifici  in  qualsiasi  settore  di  cooperazione
rientrante nel suo ambito di  applicazione.  Tali  accordi  specifici
sono   parte   integrante   delle   relazioni   bilaterali   generali
disciplinate dal presente accordo. 
  2.Il   presente   accordo    non    condiziona    ne'    pregiudica
l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi
tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle
controversie contenute nel presente  accordo  non  sostituiscono  ne'
condizionano in alcun modo le disposizioni  sulla  risoluzione  delle
controversie di altri accordi tra le parti. 
  3.Le parti riconoscono che un caso di  particolare  urgenza,  quale
definito all'articolo 57, paragrafo  7,  potrebbe  fungere  anche  da
motivazione per  la  sospensione  o  la  denuncia  di  altri  accordi
stipulati tra le parti. In tali circostanze, per risolvere  eventuali
controversie, le  parti  rinviano  alle  disposizioni  relative  alla
risoluzione delle controversie,  alla  sospensione  e  alla  denuncia
stabilite dagli altri accordi.