(Accordo quadro-art. 57)
 
                             Articolo 57 
 
    Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie 
 
  1.Nello  spirito  del  rispetto  reciproco  e  della   cooperazione
rappresentato dal  presente  accordo,  le  parti  adottano  tutte  le
misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento
dei loro obblighi a norma del presente accordo. 
  2.Le parti convengono di consultarsi il piu' rapidamente possibile,
su richiesta di una di esse,  per  eventuali  contrasti  che  possano
insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso  di  opinioni
divergenti  riguardo  all'applicazione  o   all'interpretazione   del
presente accordo, ciascuna delle parti puo' sottoporre  la  questione
al comitato misto. Le parti forniscono al  comitato  misto  tutte  le
informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al
fine di  risolvere  la  controversia  tempestivamente  e  in  termini
amichevoli. 
  3.In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra  parte  sottopone
immediatamente la questione all'esame del comitato misto  e  fornisce
tutte le informazioni necessarie  per  un  esame  approfondito  della
situazione,  al  fine  di  trovare   una   soluzione   reciprocamente
accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti
funzionari non sia in grado  di  risolvere  la  situazione  entro  un
periodo massimo di  15  giorni  dall'inizio  delle  consultazioni,  e
comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di  deferimento  della
questione al comitato misto, la questione e' sottoposta  ai  ministri
affinche' venga esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15
giorni. 
  4.Nell'improbabile e inattesa eventualita' che non si raggiunga una
soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle
consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre  45  giorni
dalla data di deferimento della questione al comitato misto, ciascuna
parte puo' decidere  di  adottare  le  misure  del  caso  per  quanto
riguarda  il  presente  accordo,  compresa   la   sospensione   delle
disposizioni ivi contenute o la sua denuncia.  Le  parti  riconoscono
che un caso di particolare urgenza puo' fungere anche da  motivazione
per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo,  in
conformita' con i diritti e gli obblighi derivanti da  altri  accordi
tra le parti o  dalle  norme  generali  del  diritto  internazionale.
Nell'Unione la decisione di sospensione  richiederebbe  l'unanimita'.
In Australia la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo
conformemente alle proprie disposizioni legislative  e  regolamentari
nazionali. 
  5.Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare  misure
appropriate conformemente al  paragrafo  4  deve  essere  debitamente
motivata. La decisione e' notificata immediatamente  all'altra  parte
per iscritto. Le parti  convengono  che  tali  misure  devono  essere
proporzionate e coerenti con l'articolo 55,  paragrafo  2,  e  con  i
principi generali del diritto internazionale. 
  6.Le misure adottate a norma del  paragrafo  4  sono  revocate  non
appena vengano meno i motivi che le avevano  giustificate.  La  parte
che invoca l'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  4  segue
continuamente  gli  sviluppi  della  situazione   all'origine   della
decisione  e  ritira  le  misure  non  appena   le   circostanze   lo
giustifichino. 
  7.Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e
dell'applicazione  pratica  del  presente  accordo,  per   «caso   di
particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave
e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2,  paragrafo  2,  e
all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo  ad  opera  di  una
delle parti, che  ha  portato  a  una  situazione  che  richiede  una
reazione  immediata  dell'altra  parte.  Le   parti   ritengono   che
un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale dell'articolo  2,
paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di  tipo
eccezionale,  tale   da   minacciare   la   pace   e   la   sicurezza
internazionali. 
  8.Qualora  una  situazione  in  un   paese   terzo   possa   essere
considerata, in termini di gravita' e natura, un caso di  particolare
urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni  urgenti,  su
richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla  situazione  e
valutare possibili risposte.