Articolo 57 Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie 1.Nello spirito del rispetto reciproco e della cooperazione rappresentato dal presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. 2.Le parti convengono di consultarsi il piu' rapidamente possibile, su richiesta di una di esse, per eventuali contrasti che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso di opinioni divergenti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle parti puo' sottoporre la questione al comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia tempestivamente e in termini amichevoli. 3.In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra parte sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti funzionari non sia in grado di risolvere la situazione entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, la questione e' sottoposta ai ministri affinche' venga esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15 giorni. 4.Nell'improbabile e inattesa eventualita' che non si raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre 45 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, ciascuna parte puo' decidere di adottare le misure del caso per quanto riguarda il presente accordo, compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza puo' fungere anche da motivazione per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo, in conformita' con i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le parti o dalle norme generali del diritto internazionale. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimita'. In Australia la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 5.Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare misure appropriate conformemente al paragrafo 4 deve essere debitamente motivata. La decisione e' notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Le parti convengono che tali misure devono essere proporzionate e coerenti con l'articolo 55, paragrafo 2, e con i principi generali del diritto internazionale. 6.Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono revocate non appena vengano meno i motivi che le avevano giustificate. La parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 segue continuamente gli sviluppi della situazione all'origine della decisione e ritira le misure non appena le circostanze lo giustifichino. 7.Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «caso di particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ad opera di una delle parti, che ha portato a una situazione che richiede una reazione immediata dell'altra parte. Le parti ritengono che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di tipo eccezionale, tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali. 8.Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravita' e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.