(Accordo quadro-art. 59)
 
                             Articolo 59 
 
                      Cooperazione finanziaria 
 
  1.In sede di attuazione di programmi  di  aiuto  nell'ambito  delle
loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano  per
prevenire e lottare contro le irregolarita', la frode, la  corruzione
o  qualsiasi  altra  attivita'  illecita  a  danno  degli   interessi
finanziari delle parti. 
  2.A tal fine, le autorita' competenti dell'Unione e  dell'Australia
condividono informazioni,  inclusi  dati  personali,  a  norma  delle
rispettive legislazioni in vigore,  e,  su  richiesta  di  una  delle
parti, procedono a consultazioni. 
  3.L'Ufficio  europeo  per  la  lotta  antifrode  e  le   competenti
autorita' australiane possono convenire di estendere la  cooperazione
nell'ambito delle attivita' antifrode, anche tramite  la  conclusione
di accordi operativi.