Articolo 59 Cooperazione finanziaria 1.In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarita', la frode, la corruzione o qualsiasi altra attivita' illecita a danno degli interessi finanziari delle parti. 2.A tal fine, le autorita' competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorita' australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attivita' antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.