(Accordo quadro-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
  Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 
  1.  Le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi   di
distruzione di massa (ADM) e  dei  relativi  vettori,  a  livello  di
attori statali o  non  statali,  costituisca  una  delle  piu'  gravi
minacce per la stabilita' e la sicurezza a livello internazionale. 
  2. Le parti convengono di cooperare e  di  contribuire  alla  lotta
contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo
la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e
degli  accordi  internazionali  in   materia   di   disarmo   e   non
proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o  ai
quali hanno aderito. Le  parti  convengono  che  questa  disposizione
costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 
  3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di  contribuire  alla
lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante: 
  a) l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare
o  aderire,  secondo  il  caso,  nonche'  attuare   integralmente   e
promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; 
  b) il mantenimento di un sistema efficace  di  controlli  nazionali
all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei
beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego  finale  delle
tecnologie a duplice uso in relazione alle  ADM  e  preveda  sanzioni
efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; 
  c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
  d) la cooperazione nei  consessi  multilaterali  e  nei  regimi  di
controllo delle esportazioni per  promuovere  la  non  proliferazione
delle ADM; 
  e)  la  collaborazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di
sensibilizzazione  in  materia  di  sicurezza   chimica,   biologica,
radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni; 
  f) la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate
a norma del presente articolo, se del caso  e  in  conformita'  delle
rispettive competenze. 
  4.Le parti decidono di mantenere un dialogo politico  regolare  che
accompagni e consolidi gli elementi suddetti.