Articolo 60 Diffusione delle informazioni 1.Le parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni. 2.Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni, oppure consentire l'accesso a informazioni condivise, la cui divulgazione: a) pregiudicherebbe: i) la pubblica sicurezza; ii) l'intelligence, la difesa o questioni militari; iii) le relazioni internazionali; iv) le politiche finanziarie, monetarie o economiche; v) il diritto alla riservatezza; o vi) legittimi interessi commerciali o attivita' produttive; o b) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. 3.Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano condivise, la parte ricevente comunicare o divulga tali informazioni solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia necessario per rispettare i propri obblighi giuridici. 4.Nessuna disposizione del presente accordo e' intesa quale deroga ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti nell'ambito di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti le informazioni classificate scambiate tra le parti.