(Accordo quadro-art. 60)
 
                             Articolo 60 
 
                    Diffusione delle informazioni 
 
  1.Le parti assicurano una protezione  adeguata  delle  informazioni
scambiate ai sensi del presente  accordo  in  linea  con  l'interesse
pubblico rispetto all'accesso alle informazioni. 
  2.Nessuna   disposizione   del   presente   accordo   puo'   essere
interpretata  come  un  obbligo   per   le   parti   di   condividere
informazioni, oppure consentire l'accesso a  informazioni  condivise,
la cui divulgazione: 
  a) pregiudicherebbe: 
    i) la pubblica sicurezza; 
    ii) l'intelligence, la difesa o questioni militari; 
    iii) le relazioni internazionali; 
    iv) le politiche finanziarie, monetarie o economiche; 
    v) il diritto alla riservatezza; o 
    vi) legittimi interessi commerciali o attivita' produttive; o 
  b) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. 
  3.Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano
condivise, la parte ricevente comunicare o divulga tali  informazioni
solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia  necessario  per
rispettare i propri obblighi giuridici. 
  4.Nessuna disposizione del presente accordo e' intesa quale  deroga
ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti  nell'ambito  di
accordi bilaterali o  di  disposizioni  concernenti  le  informazioni
classificate scambiate tra le parti.