(Accordo quadro-art. 62)
 
                             Articolo 62 
 
                              Notifiche 
 
  Le  notifiche  a   norma   dell'articolo   61   sono   indirizzate,
rispettivamente, al segretariato generale del  Consiglio  dell'Unione
europea o  al  Dipartimento  degli  Affari  esteri  e  del  Commercio
dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.