Articolo 7 Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali 1.Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2.Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione e/o dagli Stati membri, o ai quali essi hanno aderito, in conformita' con le loro competenze e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3.Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. 4.Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare nell'ambito dello stesso, promuovendo altresi' l'universalizzazione e la piena esecuzione del trattato da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. 5.Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, per garantire l'efficace attuazione degli embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformita' della Carta delle Nazioni Unite.