Articolo 9 Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1.Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani e in linea con il diritto internazionale applicabile, compresa la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. 2.In questo quadro e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e nelle valutazioni sulla sua attuazione, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare attraverso: a)la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; b) lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e la condivisione delle loro esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; c) l'individuazione di settori per una futura cooperazione, anche per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e per opporsi al finanziamento del terrorismo, anche tramite partenariati con paesi terzi; d) se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative regionali di cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; e) la collaborazione per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il relativo quadro normativo, adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale; f) la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; g) la condivisione delle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. 3.Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare, ove opportuno, per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino di risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica. 4.Le parti convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter- Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro. 5.Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di funzionari in materia di lotta al terrorismo.