(Accordo quadro-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
            Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 
 
  1.Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta
contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto e  dei
diritti umani e in linea con il diritto  internazionale  applicabile,
compresa la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni  internazionali
in materia di lotta al  terrorismo,  le  pertinenti  risoluzioni  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto dei  rifugiati
e il diritto umanitario internazionale. 
  2.In questo quadro e tenuto conto  della  strategia  globale  delle
Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre  2006  e
nelle valutazioni  sulla  sua  attuazione,  le  parti  convengono  di
cooperare nella prevenzione e repressione degli atti  di  terrorismo,
in particolare attraverso: 
  a)la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici  e  sulle
loro reti di  sostegno  conformemente  al  diritto  internazionale  e
nazionale; 
  b) lo scambio di pareri sui  mezzi  e  sui  metodi  utilizzati  per
contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico  e  della
formazione, e la condivisione delle loro  esperienze  in  materia  di
prevenzione del terrorismo; 
  c) l'individuazione di settori per una futura  cooperazione,  anche
per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e per opporsi  al
finanziamento del terrorismo, anche tramite  partenariati  con  paesi
terzi; 
  d) se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative  regionali
di cooperazione in materia di applicazione della  legge  nella  lotta
contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani
e dello Stato di diritto; 
  e) la collaborazione  per  rafforzare  il  consenso  internazionale
sulla lotta contro il terrorismo  e  il  relativo  quadro  normativo,
adoperandosi per giungere a  un  accordo  sulla  convenzione  globale
contro il terrorismo internazionale; 
  f) la promozione della cooperazione  tra  gli  Stati  membri  delle
Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione,  con  tutti  gli
strumenti opportuni,  alla  strategia  globale  delle  Nazioni  Unite
contro il terrorismo; 
  g) la  condivisione  delle  migliori  pratiche  relativamente  alla
tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. 3.Le parti
ribadiscono l'impegno a  collaborare,  ove  opportuno,  per  prestare
assistenza allo sviluppo  delle  capacita'  antiterrorismo  di  altri
Stati che  necessitino  di  risorse  e  competenze  per  prevenire  e
contrastare l'attivita' terroristica. 
  4.Le parti convengono di  cooperare  strettamente  nel  quadro  del
forum globale antiterrorismo (Global Counter- Terrorism Forum) e  dei
suoi gruppi di lavoro. 
  5.Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di
funzionari in materia di lotta al terrorismo.