(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                 Protocolli aggiuntivi, emendamenti, 
                        revisioni e programmi 
 
    1. Con il consenso di entrambe le Parti, e'  possibile  stipulare
protocolli aggiuntivi  in  ambiti  specifici  della  cooperazione  in
materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai  sensi
del presente Accordo. 
    2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del  presente  Accordo  senza  creare  antinomie  con  le  rispettive
normative nazionali. 
    3. I Programmi di  attuazione  che  implementeranno  il  presente
Accordo  o  i  relativi  protocolli  aggiuntivi  saranno   elaborati,
sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero  della
difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della  difesa  della
Mongolia, sulla base di interessi reciproci, in stretto coordinamento
con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e  con  le  competenti
Autorita' per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni
classificate, qualora possibile. 
    4. Il presente Accordo potra' essere emendato o  rivisto  con  il
reciproco consenso, attraverso uno Scambio  di  Note  tra  le  Parti,
attraverso i canali diplomatici. 
    5. I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore  secondo  le  modalita'  indicate  nell'art.  10
(ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.