Art. 12. Durata e termine 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte. 3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico