(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                          Durata e termine 
 
    1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle
Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo. 
    2. La denuncia effettuata da una  delle  Parti  sara'  notificata
all'altra Parte per iscritto e attraverso i  canali  diplomatici,  ed
avra' effetto novanta (90) giorni dopo la  ricezione  della  avvenuta
notifica dell'altra Parte. 
    3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi  e
le attivita' in corso previste  dallo  stesso,  se  non  diversamente
concordato tra le Parti. 
 
    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
    Fatto a Roma il 3 maggio 2016  in  due  originali,  nella  lingua
italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente  fede.
In caso di divergenza nell'interpretazione,  prevarra'  il  testo  in
lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico