(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                       Risarcimento dei danni 
 
    1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione  nell'ambito  del  presente  Accordo,   sara',
previo accordo tra le Parti, corrisposto dalla Parte inviante. 
    2.  Qualora  le  Parti  saranno  congiuntamente  responsabili  di
perdite o di danni causati  durante  o  in  relazione  alle  attivita
nell'ambito  del  presente  Accordo,   le   Parti,   previa   intesa,
rimborseranno tale perdita o danno.