(Accordo-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                     Lotta contro il terrorismo 
 
  1. Le parti sono decise a combattere il terrorismo in tutte le  sue
forme, anche in ambito regionale, nel pieno rispetto dello  Stato  di
diritto e del diritto internazionale, e a collaborare per impedire la
diffusione  di   ideologie   estremiste   e,   in   particolare,   la
radicalizzazione dei giovani. Esse si impegnano a collaborare  con  i
partner  internazionali  ai  fini  della  completa  attuazione  della
strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. 
  2. Le parti convengono di cooperare  su  questioni  attinenti  alla
lotta contro le attivita' terroristiche e di  scambiare  informazioni
su tutte le questioni pertinenti, ove opportuno e in conformita'  del
diritto nazionale e internazionale. La  lotta  contro  il  terrorismo
costituisce  un  elemento   importante   della   cooperazione.   Esse
convengono di promuovere l'attuazione degli strumenti e degli accordi
internazionali pertinenti nel settore. In tale contesto, lo  sviluppo
delle  capacita'  interessera'  tutti  i  settori  pertinenti   della
giustizia penale.