Articolo 14 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono il trattamento della nazione piu' favorita, in conformita' delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. 2. Il trattamento della nazione piu' favorita di cui al paragrafo 1 non si applica alle preferenze concesse da una parte nel quadro di un'intesa a seguito di accordi che istituiscono un'unione doganale, una zona di libero scambio oppure una zona di trattamento preferenziale equivalente.