(Accordo-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
                               Servizi 
 
  Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto,  in  particolare,
a: 
    a) scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi; 
    b) promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati; 
    c) promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia,
e 
    d) promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei
paesi terzi.