Articolo 26 Lotta contro le droghe illecite 1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata, globale e integrata in materia di droga. 2. Le politiche e l'azione nel settore della droga intendono rafforzare le strutture volte a combattere le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Le parti collaborano per impedire la fabbricazione illecita di stupefacenti e la diversione dei precursori chimici. 3. Conformemente a tale impostazione comune, le parti garantiscono che la lotta contro il traffico di droghe illecite sia integrata in tutti i settori pertinenti della cooperazione, ivi comprese le attivita' di contrasto, la promozione di mezzi di sussistenza leciti, la riduzione della domanda di droga e la riduzione del rischio e dei danni. 4. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa all'Afghanistan negli ambiti di cui al paragrafo 3, compresi: a) la redazione di atti legislativi e l'elaborazione di politiche; b) la creazione di enti e centri di informazione nazionali; c) il sostegno all'azione della societa' civile in materia di droga e le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e i danni causati dalla droga, compresi il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti; d) la formazione del personale; e) la ricerca nel campo della droga, e f) la prevenzione del traffico e della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope illeciti. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri settori. 5. Nel quadro delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire alla criminalita' organizzata di penetrare nell'economia legale. 6. La cooperazione a livello regionale per combattere il traffico di droga dovrebbe integrare questa impostazione anche mediante contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui le parti partecipano, come quelle di cui all'articolo 48. 7. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, adottate nel giugno 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della 20a sessione speciale sul problema mondiale della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal segmento ad alto livello della 52a sessione della commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009, e alla dichiarazione della terza conferenza ministeriale dei partner del Patto di Parigi sulla lotta contro il traffico illecito di oppiacei provenienti dall'Afghanistan.