Articolo 28 Cooperazione in materia di migrazione 1. Le parti convengono di collaborare al fine di prevenire i flussi migratori irregolari dal proprio territorio verso il territorio dell'altra parte. 2. Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra l'Afghanistan e l'Unione e si impegnano a instaurare un dialogo globale sugli aspetti connessi alla migrazione e la cooperazione al riguardo, conformemente all'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilita' e alle convenzioni internazionali pertinenti. Il dialogo e la cooperazione vertono su questioni quali l'asilo, le relazioni tra migrazione e sviluppo, l'immigrazione regolare e irregolare, il rimpatrio, la riammissione, i visti, la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. 3. La cooperazione nei settori di cui al presente articolo puo' comprendere altresi' misure di sviluppo delle capacita'. 4. Le parti convengono di concludere, su richiesta di una di esse, un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, comprese disposizioni relative ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.