(Accordo-art. 28)
 
                             Articolo 28 
 
                Cooperazione in materia di migrazione 
 
  1. Le parti convengono di collaborare al fine di prevenire i flussi
migratori irregolari  dal  proprio  territorio  verso  il  territorio
dell'altra parte. 
  2. Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta  dei
flussi migratori tra  l'Afghanistan  e  l'Unione  e  si  impegnano  a
instaurare un dialogo globale sugli aspetti connessi alla  migrazione
e la cooperazione al riguardo,  conformemente  all'approccio  globale
dell'Unione in materia di migrazione e mobilita' e  alle  convenzioni
internazionali pertinenti. Il dialogo e la  cooperazione  vertono  su
questioni quali l'asilo, le  relazioni  tra  migrazione  e  sviluppo,
l'immigrazione regolare e irregolare, il rimpatrio, la  riammissione,
i visti, la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti e la
lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. 
  3. La cooperazione nei settori di cui  al  presente  articolo  puo'
comprendere altresi' misure di sviluppo delle capacita'. 
  4. Le parti convengono di concludere, su richiesta di una di  esse,
un accordo che  disciplini  gli  obblighi  specifici  in  materia  di
riammissione, comprese disposizioni relative ai  cittadini  di  altri
paesi e agli apolidi.