(Accordo-art. 29)
 
                             Articolo 29 
 
                          Tutela consolare 
 
  L'Afghanistan concorda sul fatto che le  autorita'  diplomatiche  e
consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato
devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno  Stato  membro
dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente
in Afghanistan in grado di fornire efficacemente tutela consolare  in
un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i  cittadini
di tale Stato membro dell'Unione europea.