Articolo 34 Servizi finanziari 1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le parti collaborano per predisporre quadri giuridici e regolamentari, infrastrutture e risorse umane in Afghanistan e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.