(Accordo-art. 40)
 
                             Articolo 40 
 
                              Trasporti 
 
  Le parti convengono  di  collaborare  attivamente  nei  settori  di
reciproco  interesse  concernenti  tutti   i   modi   di   trasporto,
soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali,  al  fine
tra l'altro di: 
    a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri; 
    b) garantire la sicurezza, l'incolumita' e la tutela ambientale; 
    c) formare il personale, e 
    d)  accrescere  le  opportunita'  di  investimento,  al  fine  di
promuovere lo sviluppo  economico  attraverso  il  miglioramento  dei
collegamenti di trasporto nell'intera regione.