Articolo 40 Trasporti Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di: a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri; b) garantire la sicurezza, l'incolumita' e la tutela ambientale; c) formare il personale, e d) accrescere le opportunita' di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.