Articolo 59 Entrata in vigore, applicazione in via provvisoria, durata e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e l'Afghanistan convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 3, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. 3. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento di quanto segue: a) la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria, e b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 4. Il presente accordo e' valido per un periodo iniziale di dieci anni. Esso e' automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni a meno che, sei mesi prima della scadenza della sua validita', una delle parti notifichi per iscritto la propria intenzione di non prorogarlo. 5. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti ed entrano in vigore soltanto dopo che queste si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 6. Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica. 7. Le notifiche a norma del presente articolo sono fatte al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea o al ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, a seconda del caso.