Art. 14 
 
                         Bonus baby-sitting 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della  presente  disposizione
limitatamente alle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con ordinanze del  Ministro  della  salute,  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo  30  del  presente  decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza delle  scuole  secondarie  di  primo  grado,  i
genitori lavoratori di alunni delle  suddette  scuole  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto  1995,   n.   335,   o   iscritti   alle   gestioni   speciali
dell'assicurazione generale obbligatoria, e  non  iscritti  ad  altre
forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a  fruire  di  uno  o
piu' bonus per l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  nel  limite
massimo complessivo di  1000  euro,  da  utilizzare  per  prestazioni
effettuate nel periodo di  sospensione  dell'attivita'  didattica  in
presenza prevista dal predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad  entrambi  i  genitori,  nelle  sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere  svolta  in
modalita' agile, ed e' subordinata alla  condizione  che  nel  nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in
centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata
disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. 
  3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari. 
  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari. 
  5. Il bonus viene erogato mediante  il  libretto  famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui  al
periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus  asilo
nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge  11  dicembre  2016,  n.
232, come modificato dall'articolo  1,  comma  343,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  primo  periodo  del
presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
  7. All'onere derivante dal comma  6,  primo  periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.