Art. 2 
 
Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
  settori economici interessati dalle nuove  misure  restrittive  del
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  3  novembre
  2020 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  3  novembre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,  dichiarano,  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente
decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con  ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo  3  decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3  novembre  2020  e
dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal  25  ottobre
2020. 
  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11  dell'articolo
1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo
e' calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato  2
al presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  563
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.