Art. 22 
 
                            Quarta gamma 
 
  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi  di  mercato
dei  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  e  di  prima  gamma
evoluta). - 1. Al fine di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge  13  maggio
2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta,  ossia
freschi,  confezionati,  non  lavati  e  pronti   per   il   consumo,
conseguente alla diffusione del virus COVID-19,  alle  organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro  associazioni
e' concesso un contributo per far fronte alla  riduzione  del  valore
della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza
dello stato di  emergenza  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
precedente. 
    2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa  di
20 milioni di euro per l'anno  2020,  per  la  raccolta  prima  della
maturazione  o  la  mancata  raccolta  dei  prodotti   ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta,  sulla  base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare  del  fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato  dello
stesso periodo dell'anno  2020.  Il  contributo  e'  ripartito  dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori  in
ragione  della  riduzione  di  prodotto  conferito.   Nel   caso   di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo  periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i  soggetti
beneficiari. 
    3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottare sentite le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo, nonche'  la  procedura  revoca  del
contributo ove non sia rispettata la condizione di  cui  al  comma  2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 
    4. Il  contributo  e'  concesso  nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
    5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  definiti  nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».