Art. 4 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
  abitativo e affitto d'azienda  per  le  imprese  interessate  dalle
  nuove misure restrittive del decreto del Presidente  del  Consiglio
  dei Ministri del 3 novembre 2020 
 
  1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato  2  al
presente decreto, nonche' alle imprese che svolgono le  attivita'  di
cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente  decreto,  spetta
il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili  a  uso
non  abitativo  e  affitto  d'azienda  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n.  276  del  5
novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.