Art. 2 
 
 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con  la  Regione,  nonche'
con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie,  nomina
un Commissario straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,
del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione
entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e'  effettuata
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad
acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a
partecipare il Presidente della Giunta  regionale  con  preavviso  di
almeno tre giorni. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
  3. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario anche cumulativamente nei casi  di  cui  al  comma  1.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021
e di euro  375.000  per  l'anno  2022.  Alla  relativa  copertura  si
provvede, per l'anno  2020  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60,  per  gli  anni  2021  e  2022  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i  Commissari
straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992,  che  sono  approvati
dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei  LEA  e
di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi  nel
settore  sanitario  e  con  i   relativi   programmi   operativi   di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di  controllo
interno.  Nel  medesimo  termine  approvano,  altresi',   i   bilanci
aziendali. 
  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da  parte  dei
Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli  stessi
sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi  trenta  giorni.
In caso di  mancata  adozione  degli  atti  aziendali  da  parte  del
Commissario ad acta nel termine previsto, gli  stessi  sono  adottati
dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. 
  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e  comunque  ogni
tre mesi  l'operato  dei  Commissari  straordinari  in  relazione  al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al   programma   operativo
2019-2021.  In  caso  di   valutazione   negativa   del   Commissario
straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in
contraddittorio. I Commissari straordinari  decadono  automaticamente
dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui
al comma 4 nei termini ivi previsti. 
  7. Il Commissario straordinario verifica  periodicamente,  che  non
sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita'
svolta  dai  direttori  amministrativi  e   sanitari.   Qualora   sia
dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,  il
Commissario straordinario li  sostituisce  attingendo  dagli  elenchi
regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei  casi  di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici  di  direttore
sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel  proprio
sito internet istituzionale un avviso  finalizzato  ad  acquisire  la
disponibilita' ad assumere l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici
giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta  alcuna  manifestazione
di interesse, tale incarico puo' essere conferito  anche  a  soggetti
non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo  3
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in  possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016. 
  8. Il Commissario straordinario informa periodicamente  e  comunque
ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza  dei
sindaci di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  lettera  e),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che puo'  formulare  al
riguardo proposte non vincolanti.