Art. 3 
 
Appalti, servizi e forniture per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
                       della regione Calabria 
 
  1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1,  provvede  in  via
esclusiva  all'espletamento  delle  procedure  di  approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  aventi  ad
oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi  a  disposizione
da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero,  previa  convenzione,
dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di
committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti  di
lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle  proprie
funzioni, superiori alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Resta
ferma, in ogni caso, la  facolta'  di  avvalersi  del  Provveditorato
interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  la  Sicilia-Calabria.
Nell'espletamento di  tale  funzione  il  Commissario  ad  acta  puo'
delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario
regionale le procedure di cui al presente  comma,  da  svolgersi  nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti  di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria  provvedono  i
commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2,  fermo  il
potere di avocazione e di sostituzione che  il  commissario  ad  acta
puo' esercitare in relazione al singolo affidamento. 
  2. Il Commissario ad acta adotta, nel termine di trenta giorni,  il
programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge
n. 18 del 2020 e definisce altresi', nel medesimo termine,  il  Piano
triennale  straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione, gia' previsto dall'articolo 6, comma
3,  decreto-legge  30   aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
  3.  I  progetti  di  edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le  procedure
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A. Il  Commissario
straordinario puo' proporre ai soggetti  sottoscrittori  modifiche  o
integrazioni agli accordi di programma gia' sottoscritti al  fine  di
adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto
fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le
proposte di  modifica  o  integrazione,  adeguatamente  motivate,  si
intendono accolte  in  assenza  di  motivato  diniego  da  parte  dei
medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine  di  venti
giorni dalla ricezione delle stesse.