Art. 4 
 
Aziende sanitarie sciolte ai  sensi  dell'articolo  146  del  decreto
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui
all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n.  267  del  2000,
fermi restando i compiti e le prerogative  ad  essa  assegnati  dalla
legislazione  vigente,  opera,  per   la   garanzia   dei   LEA,   in
coordinamento  con  il  Commissario  di  cui  all'articolo  1  ed  in
conformita' agli obiettivi del piano di  rientro  dal  disavanzo  nel
settore sanitario, nonche' con quelli dei piani  di  riqualificazione
dei servizi sanitari. 
  2. La Commissione straordinaria per la gestione  dell'ente  di  cui
all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  si
avvale,  per  le  questioni  tecnico-sanitarie,  di  un  soggetto  di
comprovata   professionalita'   ed   esperienza   in    materia    di
organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  nominato  dal
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il  cui
compenso e' determinato in misura  pari  a  quello  previsto  per  il
direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed e' a  carico  del
bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. 
  3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui
all'articolo 145, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  puo'
avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel
settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico
del   bilancio   dell'azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera
interessata. 
  4. La Commissione straordinaria  adotta  l'atto  aziendale  di  cui
all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto  ovvero  dalla  data  del  suo
insediamento. La Commissione  straordinaria  adotta  i  provvedimenti
previsti sentito il Commissario ad acta.