Art. 5 
 
          Supporto e collaborazione al Commissario ad acta 
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad  acta
puo' avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo  svolgimento
di attivita' dirette al contrasto delle  violazioni  in  danno  degli
interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio  sanitario  nella  Regione  e  del
programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo  della  Guardia  di  finanza
opera   nell'ambito   delle   autonome   competenze    istituzionali,
esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 68. 
  2. Il supporto e la  collaborazione  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza avviene senza nuovi e maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica.