Art. 6 
 
  Contributo  di  solidarieta'  e  finanziamento   del   sistema   di
programmazione e  controllo  del  Servizio  sanitario  della  regione
Calabria 
 
  1. Al fine  di  supportare  gli  interventi  di  potenziamento  del
servizio   sanitario   regionale   stante   la    grave    situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, e'
accantonata  a  valere  sulle  risorse   finalizzate   all'attuazione
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la somma di 60 milioni  di  euro  in  favore  della  regione
stessa. 
  2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, e' condizionata alla
presentazione e approvazione del programma operativo di  prosecuzione
del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e  alla  sottoscrizione
di uno specifico Accordo tra lo Stato  e  le  Regioni  contenente  le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al comma 1. 
  3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 e'
demandata in sede congiunta al Comitato permanente  per  l'erogazione
dei LEA e al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  agli
articoli 9  e  12  dell'intesa  del  23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  4. Per la  realizzazione  di  interventi  diretti  a  garantire  la
disponibilita' di  dati  economici,  gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie operanti a livello  locale,  per  consentirne  la
produzione sistematica e l'interpretazione  gestionale  continuativa,
ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  programmazione  e  di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di  rientro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e  del
bilancio sanitario consolidato  regionale  e  in  aderenza  a  quanto
disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e' autorizzata per  la  regione  Calabria  la
spesa di 15 milioni di euro per  la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
programma finalizzato, ai sensi  dell'articolo  79,  comma  1-sexies,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  a  valere  sulla  quota  di  riserva  per
interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.