Art. 8 
 
   Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario 
 
  1.   Limitatamente   all'anno   2020,   considerato    il    quadro
epidemiologico complessivamente e  diffusamente  grave  su  tutto  il
territorio  nazionale  a  causa   dell'evolversi   della   situazione
epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo del contagio,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della  legge  2
luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle  regioni
a statuto ordinario, anche gia' scaduti, o per i quali  entro  il  31
dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne  rendono  necessario
il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni  e  non  oltre  i
centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa  nei  sei
giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. 
  2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi  elettivi,  il
Consiglio e la Giunta in carica continuano  a  svolgere,  secondo  le
specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti,  compiti  e  funzioni
nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa,
anche legislativa, necessaria  a  far  fronte  a  tutte  le  esigenze
connesse all'emergenza sanitaria.