Art. 3 Ricerca delle informazioni sui conti bancari 1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento e' competente, quale autorita' di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma. 2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalita' telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile. 3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.». - Il testo dell'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie cosi' recita: «Art. 155-quater (Modalita' di accesso alle banche dati). - Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e' consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali e' operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice. Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.».