Art. 3 
 
            Ricerca delle informazioni sui conti bancari 
 
  1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari  di  cui
all'articolo 14 del regolamento e'  competente,  quale  autorita'  di
informazione, il  presidente  del  tribunale  del  luogo  in  cui  il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.  Per  le
attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente  articolo,
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o  la
sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma. 
  2.  Il  presidente  del  tribunale   dispone   la   ricerca   delle
informazioni  con  le  modalita'  telematiche  di  cui   all'articolo
492-bis, secondo comma,  primo  e  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura civile. 
  3.  Quando  le  strutture  tecnologiche,  necessarie  a  consentire
l'accesso diretto da parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle  banche
dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile  e  a
quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater,  primo
comma, delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti,  l'ufficiale
giudiziario ottiene dai  rispettivi  gestori  le  informazioni  nelle
stesse contenute. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  492-bis  del   codice   di
          procedura civile cosi' recita: 
                «Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche  dei
          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il
          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione
          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero
          di fax del difensore nonche', ai  fini  dell'articolo  547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
                Fermo quanto previsto dalle disposizioni  in  materia
          di accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  degli  archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui
          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da
          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
                L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo
          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo
          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al
          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a
          quest'ultimo riferibili. 
                Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
                Quando l'accesso ha  consentito  di  individuare  sia
          cose di cui al terzo comma che crediti o  cose  di  cui  al
          quinto  comma,   l'ufficiale   giudiziario   sottopone   ad
          esecuzione i beni scelti dal creditore.». 
              - Il testo dell'articolo 155-quater delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e
          disposizioni transitorie cosi' recita: 
                «Art. 155-quater (Modalita' di  accesso  alle  banche
          dati). - Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche
          dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di
          cui all'articolo 492-bis del codice mettono a  disposizione
          degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
          cui  all'articolo  58  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, su richiesta del Ministero della  giustizia.
          Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia  per  l'Italia
          digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
          di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
          quando l'amministrazione che gestisce la banca  dati  o  il
          Ministero  della  giustizia  non  dispongono  dei   sistemi
          informatici  per  la  cooperazione   applicativa   di   cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso  e'
          consentito previa  stipulazione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,   di   una   convenzione
          finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito
          il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Il
          Ministero della giustizia pubblica sul portale dei  servizi
          telematici l'elenco delle  banche  dati  per  le  quali  e'
          operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
          le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice. 
                Il  Ministro  della  giustizia  puo'   procedere   al
          trattamento   dei   dati   acquisiti    senza    provvedere
          all'informativa  di  cui  all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                E'  istituito,   presso   ogni   ufficio   notifiche,
          esecuzioni e protesti, il registro  cronologico  denominato
          «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il
          decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. 
                L'accesso da parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle
          banche dati di cui all'articolo  492-bis  del  codice  e  a
          quelle individuate con il decreto di cui al primo comma  e'
          gratuito. La disposizione di cui al periodo  precedente  si
          applica anche all'accesso effettuato a norma  dell'articolo
          155-quinquies di queste disposizioni.».