Art. 4 
 
              Ricorso avverso il provvedimento negativo 
 
  1. L'impugnazione di cui all'art.  21  del  regolamento  avente  ad
oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o  in
parte la richiesta di sequestro conservativo  di  conti  bancari,  si
propone con ricorso al  tribunale  in  composizione  collegiale.  Del
collegio  non  puo'  fare  parte  il  giudice  che  ha   emanato   il
provvedimento impugnato.