Art. 5 Esecuzione 1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento. 2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore. 3. Al creditore, che si e' avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 678 del codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente. Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.». - Il testo dell'articolo 156 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie cosi' recita: «Art. 156(Esecuzione sui beni sequestrati). - Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.».