Art. 5 
 
                             Esecuzione 
 
  1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti  bancari,
attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del  regolamento,
si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del  codice  di
procedura civile per il  pignoramento  presso  terzi  successivamente
alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28
del regolamento. 
  2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo  3,
secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore. 
  3. Al creditore,  che  si  e'  avvalso  dell'ordinanza  europea  di
sequestro  dopo  aver  ottenuto  una  decisione  giudiziaria  o  aver
concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione,
non si applica l'articolo 156, primo comma,  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 678 del  codice  di  procedura
          civile cosi' recita: 
                «Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo  sui
          mobili). - Il  sequestro  conservativo  sui  mobili  e  sui
          crediti  si  esegue  secondo  le  norme  stabilite  per  il
          pignoramento  presso  il  debitore  o  presso   terzi.   In
          quest'ultimo caso  il  sequestrante  deve,  con  l'atto  di
          sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale
          del luogo di residenza del  terzo  stesso  per  rendere  la
          dichiarazione di cui all'articolo 547.  Il  giudizio  sulle
          controversie  relative  all'accertamento  dell'obbligo  del
          terzo e' sospeso fino all'esito di  quello  sul  merito,  a
          meno che il terzo non chieda l'immediato  accertamento  dei
          propri obblighi. 
                Se il credito e' munito di privilegio  sugli  oggetti
          da sequestrare, il giudice puo'  provvedere  nei  confronti
          del  terzo   detentore,   a   norma   del   secondo   comma
          dell'articolo precedente. 
                Si   applica   l'articolo   610    se    nel    corso
          dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta'  che  non
          ammettono dilazione.». 
              - Il testo dell'articolo  156  delle  disposizioni  per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie cosi' recita: 
                «Art. 156(Esecuzione  sui  beni  sequestrati).  -  Il
          sequestrante  che  ha  ottenuto  la  sentenza  di  condanna
          esecutiva  prevista  nell'articolo  686  del  codice   deve
          depositarne copia nella cancelleria del giudice  competente
          per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  comunicazione,  e   deve   quindi   procedere   alle
          notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. 
                Se oggetto  del  sequestro  sono  beni  immobili,  il
          sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine  perentorio
          di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di
          condanna esecutiva in margine  alla  trascrizione  prevista
          nell'articolo 679 del Codice.».