Art. 8 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Il procedimento  di  cui  all'articolo  37  del  regolamento  e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile e il reclamo e' presentato con  l'apposito
modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 669-terdecies  del  codice  di
          procedura civile cosi' recita: 
                «Art. 669-terdecies (Reclamo contro  i  provvedimenti
          cautelari). - Contro l'ordinanza  con  la  quale  e'  stato
          concesso o negato il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso
          reclamo nel termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
          pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla
          notificazione se anteriore 
                Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
          del tribunale si propone al collegio, del  quale  non  puo'
          far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso dalla Corte d'appello,  il  reclamo  si  propone  ad
          altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
          d'appello piu' vicina. 
                Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737  e
          738. 
                Le circostanze e i  motivi  sopravvenuti  al  momento
          della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo
          procedimento.   Il   tribunale   puo'    sempre    assumere
          informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
          la rimessione al primo giudice. 
                Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare. 
                Il   reclamo   non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della
          Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti
          il provvedimento arrechi grave  danno,  puo'  disporre  con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».