Art. 5 
 
Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio,  del  21
maggio 2013, concorrono alla  determinazione  dei  saldi  di  finanza
pubblica  del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni
pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni  in  materia  di
equilibrio  dei   bilanci   e   sostenibilita'   del   debito   delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni  rilevanti
in materia di finanza pubblica. 
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del  codice  di  giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole «operata dall'ISTAT»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica».