Art. 10 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita'  ed  efficienza,
anche ai fini della sua eventuale revisione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  l'art.  4,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 recante:  «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O.: 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».