Art. 2 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il segretario generale,  nominato  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  opera  alle
dirette dipendenze del Ministro ed  esercita,  in  raccordo  con  gli
Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  nonche'  quelle  di
seguito indicate: 
    a)  coordinamento  per  l'elaborazione  degli  indirizzi  e   dei
programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo
del Ministro; 
    b) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali al fine
di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa,  anche  attraverso
la convocazione della Conferenza permanente  dei  direttori  generali
per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo
anche  sollecitare  o,  previa  diffida,  sostituire   le   direzioni
generali, in caso di inerzia, per  l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza, anche  avvalendosi  del  soggetto  competente,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    c) risoluzione dei  conflitti  di  competenza  fra  le  direzioni
generali; 
    d) raccordo con le direzioni generali per le  attivita'  inerenti
ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; 
    e) formulazione, sentiti i direttori  generali,  di  proposte  al
Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) adozione, in pendenza dei procedimenti di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei  provvedimenti
di competenza delle  direzioni  generali  necessari  a  garantire  la
continuita' dell'azione amministrativa. 
  2. Il segretario generale svolge, in raccordo  con  gli  Uffici  di
diretta  collaborazione,  anche  funzioni  di   coordinamento   nelle
seguenti aree: 
    a) internazionalizzazione  della  formazione  superiore  e  della
ricerca; 
    b) promozione e produzione artistica  relativamente  al  comparto
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    c)  promozione  di  eventi,   manifestazioni   e   attivita'   di
comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; 
    d) attivita' connesse agli obblighi di  trasparenza,  incluse  le
verifiche sul rispetto degli stessi nonche' attivita'  connesse  alle
funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e  della
trasparenza, ai sensi dell'articolo 1,  comma  7  e  seguenti,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    e) esame  di  protocolli  di  intesa,  convenzioni  e  accordi  e
verifiche sulla relativa attuazione; 
    f) rapporti con  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la
ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId)  e  con  le
altre autorita', agenzie, organismi o enti pubblici che  operano  nei
settori di competenza del Ministero; 
    g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Consiglio universitario  nazionale,  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica  e
musicale. 
  3. Il segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Nell'ambito del  segretariato  generale  operano  la  segreteria
tecnica di cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico  al  segretario
generale e di raccordo con gli Uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro, e gli uffici di supporto  degli  organismi  previsti  dalla
normativa in materia di formazione superiore e ricerca. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 19. - Omissis. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art. 6. - 1. Nei Ministeri in cui  le  strutture  di
          primo livello sono costituite da  direzioni  generali  puo'
          essere istituito  l'ufficio  del  segretario  generale.  Il
          segretario  generale,  ove  previsto,  opera  alle  dirette
          dipendenze  del   Ministro.   Assicura   il   coordinamento
          dell'azione amministrativa,  provvede  all'istruttoria  per
          l'elaborazione  degli  indirizzi   e   dei   programmi   di
          competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
          del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento  e
          ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  comma  9-bis  della
          legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»,   pubblicata   sulla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192: 
                «9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito
          delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto  cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria.». 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 4. - 1. Gli organi  di  governo  esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7  e  seguenti
          della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
                «7. L'organo di indirizzo individua, di norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                8. L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi
          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e
          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei
          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del
          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.
          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la
          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile
          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali
          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. 
                8-bis.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione
          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione
          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga
          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
                9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle  seguenti
          esigenze: 
                  a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
          cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
          nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
          e' piu' elevato il rischio di  corruzione,  e  le  relative
          misure di contrasto, anche  raccogliendo  le  proposte  dei
          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze
          previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
                  c)  prevedere,  con   particolare   riguardo   alle
          attivita' individuate ai sensi della lettera  a),  obblighi
          di informazione nei confronti del responsabile, individuato
          ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
          e sull'osservanza del piano; 
                  d)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   del
          rispetto  dei  termini,  previsti   dalla   legge   o   dai
          regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
                  e)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   dei
          rapporti tra l'amministrazione e  i  soggetti  che  con  la
          stessa  stipulano  contratti  o  che  sono  interessati   a
          procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
          vantaggi economici di qualunque genere,  anche  verificando
          eventuali relazioni di parentela  o  affinita'  sussistenti
          tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i  dipendenti
          degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  i   dipendenti
          dell'amministrazione; 
                  f) individuare specifici  obblighi  di  trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
                10. Il responsabile individuato ai sensi del comma  7
          provvede anche: 
                  a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
          e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
                  b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente
          competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi  negli
          uffici preposti allo svolgimento delle  attivita'  nel  cui
          ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi  reati
          di corruzione; 
                  c) ad individuare  il  personale  da  inserire  nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
                11.    La    Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica   e   utilizzando   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
          di    formazione    dei    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  statali  sui  temi  dell'etica   e   della
          legalita'.  Con  cadenza  periodica  e  d'intesa   con   le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
                12.   In    caso    di    commissione,    all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
          piano disciplinare, oltre  che  per  il  danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
                  a) di avere predisposto,  prima  della  commissione
          del fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato
          le prescrizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente
          articolo; 
                  b)   di   aver   vigilato   sul   funzionamento   e
          sull'osservanza del piano. 
                13.   La   sanzione   disciplinare   a   carico   del
          responsabile individuato ai sensi  del  comma  7  non  puo'
          essere  inferiore  alla  sospensione   dal   servizio   con
          privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
          massimo di sei mesi. 
                14. In caso di ripetute violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, e successive  modificazioni,  nonche',  per  omesso
          controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
          comunicato agli uffici le misure da adottare e le  relative
          modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
          violazione, da parte dei  dipendenti  dell'amministrazione,
          delle misure di prevenzione previste dal Piano  costituisce
          illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di  ogni  anno,
          il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del  presente
          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di
          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione
          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e
          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in
          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il
          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo
          riferisce sull'attivita'. 
                15. Ai fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  assicurata
          mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
          pubbliche amministrazioni, delle informazioni  relative  ai
          procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile
          accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
          nel rispetto delle disposizioni in materia  di  segreto  di
          Stato, di  segreto  d'ufficio  e  di  protezione  dei  dati
          personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
          pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e  conti
          consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione  delle
          opere pubbliche e di  produzione  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate  sulla
          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la
          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
          consentirne una agevole comparazione. 
                16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  da  ultimo
          modificato dal comma 42 del presente art., nell'art. 54 del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   le   pubbliche
          amministrazioni assicurano i livelli essenziali di  cui  al
          comma 15 del presente articolo con particolare  riferimento
          ai procedimenti di: 
                  a) autorizzazione o concessione; 
                  b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di
          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla
          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  c)  concessione  ed  erogazione   di   sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
                  d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
                17. Le stazioni appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
                18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
          e militari, agli avvocati e procuratori dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2 della legge
          31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita'  e
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303: 
                «Art. 21. - Omissis. 
                2.  La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio espone per l'entrata e, distintamente per  ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma.». 
              - Il riferimento relativo  all'art.  2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  2004,  e'  riportato
          alle note alle premesse.