Art. 3 Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 1. La Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore; b) istituzione e accreditamento delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' di ogni altra istituzione della formazione superiore, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove istituzioni; c) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati da universita' e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale nonche' sugli statuti e regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; d) filiazioni e accreditamento delle universita' estere; e) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori; f) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; g) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato; i) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; m) predisposizione e attuazione degli accordi di programma quadro relativi al sistema della formazione superiore cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali; n) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); o) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; coordinamento delle attivita' dirette all'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale; coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi; p) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari; q) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonche' indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilita' e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; r) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilita', la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali.