Art. 4 Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale; b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti didattici delle istituzioni della formazione superiore; c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem; d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione universitarie; e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore; g) valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito; i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario; l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero; m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti. 2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Note all'art. 4: - La legge 14 novembre 2000 n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 470 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304: «470. Al fine di supportare le attivita' dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' istituita un'apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' modificata in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la sua composizione e' integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.».