Art. 4 
 
             Direzione generale degli ordinamenti della 
           formazione superiore e del diritto allo studio 
 
  1.  La  Direzione  generale  degli  ordinamenti  della   formazione
superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le  altre
direzioni generali  per  le  materie  di  rispettiva  competenza,  le
seguenti funzioni: 
    a)  accreditamento  dei  corsi  di   studio   delle   istituzioni
universitarie,   ivi   comprese   le   scuole   di   specializzazione
universitarie,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, e di ogni altra  istituzione  della  formazione
superiore;  riconoscimento  delle  scuole  superiori  di   mediazione
linguistica e delle  scuole  di  psicoterapia  e  accreditamento  dei
relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di  ricerca  e
di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale; 
    b) controllo e vigilanza  sui  regolamenti  e  sugli  ordinamenti
didattici delle istituzioni della formazione superiore; 
    c) istruttoria relativa ai procedimenti per il  conferimento  dei
titoli accademici ad honorem; 
    d) programmazione degli accessi  e  definizione  delle  procedure
nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari  a  numero
programmato a livello nazionale e  alle  scuole  di  specializzazione
universitarie; 
    e) attuazione degli  indirizzi  e  delle  strategie  in  tema  di
formazione superiore in ambito  medico  e  sanitario,  accreditamento
delle scuole di specializzazione universitarie di  area  sanitaria  e
accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle  materie  di  cui  alla
presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni,  con
l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica  e
con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; 
    f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale,
in materia di garanzia del diritto allo studio, anche  attraverso  il
monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali  delle  prestazioni,
compresa l'attuazione della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,  in
relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di  servizi
abitativi in favore degli studenti della formazione superiore; 
    g) valorizzazione del merito degli studenti nelle  universita'  e
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    h) accreditamento, riconoscimento  e  finanziamento  dei  collegi
universitari di merito  e,  per  quanto  di  competenza  statale,  di
residenze universitarie;  rapporti  con  la  Conferenza  dei  collegi
universitari di merito; 
    i) attuazione degli indirizzi e delle  strategie  in  materia  di
sport universitario; 
    l) programmazione e gestione degli esami di Stato per  iscrizione
agli  ordini  e   collegi   professionali;   procedure   di   accesso
all'esercizio professionale; riconoscimento  abilitazioni  conseguite
all'estero; 
    m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione
artistica  relativamente  al  comparto  delle  istituzioni  di   alta
formazione artistica musicale e coreutica; 
    n) raccordo  con  il  Ministero  dell'istruzione  in  materia  di
formazione degli insegnanti. 
  2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo
opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la
formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma  470,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  La  legge  14  novembre   2000   n.   338,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  alloggi  e  residenze   per
          studenti  universitari»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  470  della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304: 
                «470.   Al   fine   di   supportare   le    attivita'
          dell'Osservatorio nazionale e degli  Osservatori  regionali
          di cui agli articoli 43 e 44  del  decreto  legislativo  17
          agosto   1999,   n.   368,   e'    istituita    un'apposita
          tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio
          nazionale di cui all'art. 43  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368,  sono  estese  anche  alle  scuole  di
          specializzazione destinate alla formazione degli  ulteriori
          profili  professionali   sanitari.   Conseguentemente,   la
          denominazione dell'Osservatorio nazionale della  formazione
          medica specialistica  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          agosto  1999,  n.  368,  e'  modificata  in   "Osservatorio
          nazionale per la formazione sanitaria specialistica"  e  la
          sua   composizione   e'   integrata   per   garantire   una
          rappresentanza    degli    specializzandi    dei    profili
          professionali sanitari diversi  da  quello  di  medico,  in
          aggiunta  alla  rappresentanza   eletta   dei   medici   in
          formazione specialistica.».