Art. 5 
 
                  Direzione generale della ricerca 
 
  1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo  con  le
altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza,  le
seguenti funzioni: 
    a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale; 
    b) valorizzazione delle carriere  dei  ricercatori  e  tecnologi,
della loro autonomia e del loro  accesso  a  specifici  programmi  di
finanziamento nazionali ed europei; 
    c)  promozione  dell'accesso,   con   uguali   opportunita',   ai
finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone  o  gruppi
svantaggiati o meno rappresentati; 
    d)    vigilanza    e    coordinamento,    normazione    generale,
programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo  strategico  e
valutazione degli enti e istituzioni  pubbliche  di  ricerca  nonche'
istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di
governo  e  dei   rappresentanti   ministeriali   negli   organi   di
amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche
di ricerca; 
    e) vigilanza, in coordinamento con la  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  sull'Agenzia  nazionale  per  la  ricerca  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    f) supporto alla funzione  di  indirizzo  nonche'  vigilanza,  in
raccordo  con   il   Ministero   dell'istruzione,   e   finanziamento
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione e di formazione (INVALSI)  e  dell'Istituto  nazionale  di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 
    g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca
(PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali; 
    h) promozione e valutazione d'impatto  della  ricerca  finanziata
con fondi nazionali; 
    i)  predisposizione,  attuazione  e  valutazione  d'impatto   dei
programmi  operativi  nazionali  per  la  ricerca  e  la   formazione
superiore cofinanziati dai fondi europei; 
    l) sostegno della ricerca  spaziale  e  aerospaziale  e  supporto
all'attivita'  di  indirizzo  del  relativo  settore,   vigilanza   e
finanziamento  nonche'  supporto  alle  attivita'  di   indirizzo   e
normazione  generale  dell'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI)  e  del
programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto  di
quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7; 
    m)  supporto  alla  attivita'  di  indirizzo  nonche'   sostegno,
valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai
sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27  dicembre
2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7  agosto  1997,
n. 266; 
    n) funzioni di vigilanza  sull'Agenzia  di  cui  all'articolo  1,
comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al
Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima  legge
n. 205 del 2017, nonche' ulteriori compiti derivanti  dall'attuazione
delle citate disposizioni; 
    o)  promozione  e  valutazione   d'impatto   della   cooperazione
scientifica nazionale in materia di ricerca; 
    p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni  in
materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; 
    q) finanziamento delle iniziative a sostegno della  promozione  e
della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo
1991, n. 113, nonche' supporto  allo  svolgimento  delle  funzioni  e
delle attivita' del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'articolo
2-quater della medesima legge n. 113 del 1991; 
    r) definizione di criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
contributi per il  funzionamento  degli  enti  privati  che  svolgono
attivita' di ricerca; 
    s)  gestione  del  Fondo  unico  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296; 
    t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204; 
    u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle
imprese e negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei
relativi fondi nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico; 
    v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR); 
    z) coordinamento e  valutazione  d'impatto  della  partecipazione
italiana a programmi nazionali  di  ricerca  con  riguardo  ai  fondi
strutturali  e  al  finanziamento  di  grandi  infrastrutture   della
ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; 
    aa) coordinamento della partecipazione  degli  enti  pubblici  di
ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e
relativo  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  nazionali  e  sui
programmi  operativi  nazionali  per  la  ricerca  e  la   formazione
superiore cofinanziati dai fondi europei; 
    bb) incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione  e
valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca; 
    cc) autorita' di gestione dei programmi operativi  nazionali  per
la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; 
    dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali
per la ricerca e  la  formazione  superiore  cofinanziati  dai  fondi
europei. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  241  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  ,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per   il   triennio   2020-2022»   e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304: 
                «241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240
          e'  istituita  un'apposita  agenzia,   denominata   Agenzia
          nazionale  per  la  ricerca  (ANR),  dotata  di   autonomia
          statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e  gestionale,
          sottoposta alla vigilanza della  Presidenza  del  Consiglio
          dei   ministri    e    del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca.  L'ANR   promuove   il
          coordinamento delle attivita' di  ricerca  di  universita',
          enti e istituti di  ricerca  pubblici  verso  obiettivi  di
          eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra
          di essi e con il sistema economico-produttivo,  pubblico  e
          privato,  in  relazione  agli  obiettivi  strategici  della
          ricerca  e  dell'innovazione  nonche'  agli  obiettivi   di
          politica   economica   del    Governo    funzionali    alla
          produttivita'  e  alla  competitivita'  del  Paese.   L'ANR
          favorisce altresi' l'internazionalizzazione delle attivita'
          di  ricerca,  promuovendo,  sostenendo  e  coordinando   la
          partecipazione italiana a progetti e iniziative  europee  e
          internazionali.». 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante  «Misure  per
          il coordinamento della politica spaziale e  aerospaziale  e
          disposizioni    concernenti    l'organizzazione    e     il
          funzionamento   dell'Agenzia   spaziale    italiana»,    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  2018,  n.
          34. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi  1172  e
          seguenti della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302: 
                «1172. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e il Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,   di   concerto   tra   loro,
          approvano il PRA, contenente  le  linee  strategiche  e  di
          indirizzo attuativo, nonche' i programmi annuali di ricerca
          e vigilano sulla sua attuazione. 
                1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire  il
          PRA  e'  istituito   presso   il   CNR,   nell'ambito   del
          Dipartimento scienze del sistema  terra  e  tecnologie  per
          l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico  che
          provvede a: 
                  a) elaborare su base triennale il PRA e i  relativi
          programmi annuali; 
                  b) assicurare il  collegamento  con  gli  organismi
          scientifici internazionali; 
                  c) coordinare le attivita' di ricerca italiane  con
          quelle di altri Paesi presenti in Artico; 
                  d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il  PRA
          e le altre iniziative nazionali in Artico,  in  particolare
          quelle inserite in progetti europei; 
                  e) predisporre alla fine del  triennio  di  cui  al
          comma 1170 una relazione  per  il  Ministero  degli  affari
          esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  per   il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca; 
                  f)  raccogliere  la  documentazione   relativa   ai
          risultati delle attivita' scientifiche svolte in Artico; 
                  g) incentivare, anche attraverso borse  di  studio,
          la conoscenza e lo studio  delle  tematiche  polari  e  dei
          cambiamenti climatici. 
                1174.  Il  Comitato  scientifico  per   l'Artico   e'
          composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale
          rinnovabile: 
                  a) un  presidente  nella  persona  del  Capo  della
          delegazione italiana al  Consiglio  artico  (Senior  Arctic
          Official); 
                  b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                  c) il rappresentante italiano nell'lASC; 
                  d) il rappresentante italiano di NySMAC; 
                  e)  quattro  esperti   in   problematiche   polari,
          nominati  dal   presidente   del   CNR   su   designazione,
          rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di
          oceanografia   e   di   geofisica    sperimentale    (OGS),
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  (INGV)
          e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
          e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
                  f) un esperto in problematiche polari, anche non di
          cittadinanza italiana, indipendente dagli enti  di  cui  al
          presente comma e nominato dal CNR. 
                1175. Il CNR provvede  all'attuazione  del  Programma
          annuale  (PA)  nel  rispetto  delle  norme  stabilite   dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca. Il  PA  deve  indicare  le  attivita'  di  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  da  svolgere  in  Artico,   il
          supporto tecnico-logistico  necessario,  le  risorse  umane
          impegnate per le attivita' e la ripartizione  delle  spese.
          Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore  dei
          soggetti, universita', enti di ricerca pubblici e  privati,
          selezionati attraverso bandi pubblici emanati  dal  CNR.  I
          progetti di ricerca sono valutati e  approvati  sulla  base
          dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale  e
          tecnica, nonche' contributi in termini  di  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie alla loro realizzazione. 
                1176. L'attuazione operativa del PA  e'  affidata  al
          CNR.  Attraverso  le  risorse  del  PRA,  il  CNR  provvede
          all'acquisto,  al  noleggio  e  alla   manutenzione   delle
          infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la
          Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
          strutture italiane ospitate in altre stazioni  artiche.  Le
          spese fisse per i contratti di affitto  che  assicurano  la
          disponibilita'  della  Stazione  dirigibile   Italia,   dei
          servizi  basilari  e  delle  aree  riservate  all'attivita'
          scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR. 
                1177. Per assicurare  la  copertura  finanziaria  del
          PRA,   nello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          istituito il Fondo per il programma di ricerche  in  Artico
          con una dotazione di un milione di euro per ciascuno  degli
          anni 2018, 2019 e 2020. 
                1178.  Il  Fondo  per  la  razionalizzazione   e   la
          riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui
          all'art. 1, comma 1063, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, rifinanziato dall'art.  56-bis  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di  4  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di  euro  per  l'anno
          2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 
                1179. All'art. 49 del decreto-legge 24  aprile  2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  7,  le  parole:  "nonche'   apposito
          preventivo parere dell'Autorita' nazionale  anticorruzione"
          sono soppresse; 
                  b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
                    "7-bis.  L'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          verifica in via preventiva, ai sensi dell'art.  213,  comma
          1, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la
          correttezza  della  procedura  adottata  dall'ANAS  per  la
          definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui
          al comma 7. Le  modalita'  di  svolgimento  della  verifica
          preventiva sono definite in apposita convenzione  stipulata
          tra l'Anas S.p.A. e  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          nella quale e' individuata anche la documentazione  oggetto
          di verifica". 
                1180. Al fine  di  garantire  che  le  procedure  per
          l'assegnazione  delle  concessioni  di  commercio  su  aree
          pubbliche siano  realizzate  in  un  contesto  temporale  e
          regolatorio  omogeneo,  il  termine  delle  concessioni  in
          essere alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione e con scadenza anteriore al 31  dicembre  2020
          e' prorogato fino a tale data. 
                1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e
          nel quadro della promozione e garanzia degli  obiettivi  di
          politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione,  le
          amministrazioni interessate prevedono, anche  in  deroga  a
          quanto disposto dall'art. 16  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per
          coloro  che,  nell'ultimo   biennio,   hanno   direttamente
          utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di
          reddito per se' e per  il  proprio  nucleo  familiare.  Con
          intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si
          provvede  conseguentemente  all'integrazione  dei   criteri
          previsti  dall'intesa  5  luglio  2012,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 79 del  4  aprile  2013,  sancita  in
          attuazione  dell'art.  70,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo n. 59 del 2010, stabilendo  altresi',  ai  fini
          della garanzia della concorrenza  nel  settore,  il  numero
          massimo di  posteggi  complessivamente  assegnabili  ad  un
          medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in
          diverse aree, mercatali e non mercatali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge
          7 agosto 1997, n.  266,  recante  «Interventi  urgenti  per
          l'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  agosto
          1997, n. 186: 
                «3. Per la prosecuzione del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide   e'   autorizzato   un   ulteriore
          contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il  1998
          e  a  lire  42  miliardi  per  il  1999.  L'erogazione  del
          contributo e' subordinata alla  presentazione  al  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  del   conto
          economico consuntivo e dei risultati scientifici  ottenuti.
          Le commissioni parlamentari  esprimono  il  proprio  parere
          entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   della   relativa
          documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, sono rideterminati il  soggetto  o  i
          soggetti   incaricati   dell'attuazione,    le    strutture
          operative, nonche' i compiti e gli organismi  consultivi  e
          di coordinamento,  le  procedure  per  l'aggiornamento  del
          programma, le  modalita'  di  attuazione  e  la  disciplina
          dell'erogazione  delle  risorse  finanziarie  di   cui   al
          presente comma. Alla data di entrata in vigore del  decreto
          sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27
          novembre 1991, n. 380.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  551  e  557
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: 
                «551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
          conoscitivi,  tecnico-scientifici  e   di   responsabilita'
          operativa nel  campo  della  meteorologia  e  climatologia,
          fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
          gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
          e' istituita l'Agenzia  nazionale  per  la  meteorologia  e
          climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in
          Bologna, con i seguenti compiti: 
                  a)   elaborazione,   sviluppo,   realizzazione    e
          distribuzione di prodotti e servizi per la  previsione,  la
          valutazione,   il   monitoraggio    e    la    sorveglianza
          meteorologica  e   meteo-marina,   l'omogeneizzazione   dei
          linguaggi e dei contenuti, anche ai fini  di  una  efficace
          informazione alla popolazione; 
                  b)   approfondimento   della    conoscenza    anche
          attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca
          e sviluppo applicate nel campo delle previsioni  globali  e
          ad area limitata del sistema terra; 
                  c)  realizzazione,  sviluppo  e  gestione  di  reti
          convenzionali e non, sistemi  e  piattaforme  di  interesse
          nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per  le
          telecomunicazioni     e      per      la      condivisione,
          l'interoperabilita'   e   l'interscambio    di    dati    e
          informazioni; 
                  d)  elaborazione,  sviluppo  e   distribuzione   di
          prodotti e servizi climatici; 
                  e)  comunicazione,  informazione,  divulgazione   e
          formazione, anche post-universitaria; 
                  f)  partecipazione   ad   organismi,   progetti   e
          programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali
          in materia di meteorologia e climatologia; 
                  g) promozione  di  attivita'  di  partenariato  con
          soggetti privati.». 
                «557. Lo statuto di ItaliaMeteo  e'  predisposto  dal
          Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8
          e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  ed  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  acquisita  l'intesa  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.   L'Agenzia
          ItaliaMeteo e' sottoposta  ai  poteri  di  indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Comitato  che  formula   le   linee   guida
          strategiche  per  ItaliaMeteo.  Il  predetto  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri individua,  altresi',
          i compiti di vigilanza che, per  specifiche  attivita',  il
          Comitato  puo'  delegare  ad  una  o  piu'  amministrazioni
          statali, anche congiuntamente.  Lo  statuto  individua  gli
          organi dell'Agenzia e la dotazione organica  ai  sensi  del
          comma 553 e definisce le  modalita'  di  svolgimento  delle
          funzioni di  vigilanza.  La  presidenza  del  collegio  dei
          revisori  di  ItaliaMeteo  deve  essere  affidata   ad   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-quater della legge 28
          marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per  la  diffusione
          della  cultura  scientifica»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 1991, n. 82: 
                «Art. 2-quater. - 1. Per le  finalita'  di  cui  alla
          presente legge e' istituito, con decreto del  Ministro,  un
          Comitato tecnico-scientifico. 
                2. Il Comitato, presieduto dal Ministro,  e'  formato
          da cinque componenti nominati dal Ministro  stesso,  da  un
          rappresentante  della  Conferenza  dei   rettori,   da   un
          rappresentante  dell'Assemblea  della   scienza   e   della
          tecnologia, da un rappresentante  del  Consiglio  nazionale
          delle ricerche, da un rappresentante  del  Ministero  della
          pubblica istruzione e da un  rappresentante  del  Ministero
          per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  esperti   nella
          diffusione  della  cultura  scientifica   con   particolare
          riferimento  all'editoria,  alla   comunicazione   e   alla
          didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza  e  di
          coordinamento per  le  attivita'  previste  dalla  presente
          legge, dura in carica tre anni  e  i  suoi  membri  possono
          essere rinnovati una sola volta. 
                3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato  non
          comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  870  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata sulla  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299: 
                «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  recante  «Disposizioni
          per il coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione
          della politica nazionale relativa alla ricerca  scientifica
          e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,  lettera  d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
                «3. Specifici  interventi  di  particolare  rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
          per la ricerca, di seguito denominato  Fondo  speciale,  da
          istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  a
          partire dal 1° gennaio  1999,  con  distinto  provvedimento
          legislativo,  che  ne  determina  le  risorse   finanziarie
          aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la  ricerca  e  i
          relativi mezzi di copertura.».