Art. 5 Direzione generale della ricerca 1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale; b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei; c) promozione dell'accesso, con uguali opportunita', ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati; d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico e valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonche' istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche di ricerca; e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; f) supporto alla funzione di indirizzo nonche' vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali; h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali; i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attivita' di indirizzo del relativo settore, vigilanza e finanziamento nonche' supporto alle attivita' di indirizzo e normazione generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7; m) supporto alla attivita' di indirizzo nonche' sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima legge n. 205 del 2017, nonche' ulteriori compiti derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni; o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonche' supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991; r) definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca; s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico; v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR); z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; bb) incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca; cc) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 241 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304: «241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240 e' istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attivita' di ricerca di universita', enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttivita' e alla competitivita' del Paese. L'ANR favorisce altresi' l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.». - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n. 34. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: «1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonche' i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione. 1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA e' istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a: a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali; b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali; c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico; d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei; e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Artico; g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici. 1174. Il Comitato scientifico per l'Artico e' composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official); b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) il rappresentante italiano nell'lASC; d) il rappresentante italiano di NySMAC; e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR. 1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attivita' e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, universita', enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonche' contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione. 1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilita' della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attivita' scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR. 1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'art. 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'art. 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 1179. All'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "nonche' apposito preventivo parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione" sono soppresse; b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'art. 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalita' di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto di verifica". 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data. 1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186: «3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche' i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27 novembre 1991, n. 380.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 557 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: «551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita' operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti: a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione; b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra; c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e informazioni; d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici; e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia; g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti privati.». «557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresi', i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita', il Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.». - Si riporta il testo dell'art. 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1991, n. 82: «Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico. 2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attivita' previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta. 3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299: «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: «3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.».