Art. 7 Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) amministrazione e gestione del personale del Ministero; b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro; d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; h) attivita' di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali; i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero; l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione; n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi; o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet; p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; r) cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia digitale, anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni; t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore; z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione; aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy; bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore universita' e ricerca; cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza. 2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.». - Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».