Art. 7 
 
                  Direzione generale del personale, 
               del bilancio e dei servizi strumentali 
 
  1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei  servizi
strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni  generali  per
le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: 
    a) amministrazione e gestione del personale del Ministero; 
    b) supporto  alla  definizione  della  politica  finanziaria  del
Ministero e cura della redazione delle proposte per il  documento  di
economia  e  finanza,  rilevazione  del  fabbisogno  finanziario  del
Ministero avvalendosi dei dati forniti  dalle  direzioni  generali  e
coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico,
della relativa revisione e del consuntivo economico; 
    c) predisposizione dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento,  supporto
alla  redazione  delle   proposte   per   la   legge   di   bilancio,
dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di
controllo in attuazione delle direttive del Ministro; 
    d) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  in  relazione  alle  destinazioni  per  essi   previste;
coordinamento   dei   programmi   di   acquisizione   delle   risorse
finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; 
    e) predisposizione degli  atti  relativi  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
    f)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
    g) gestione unificata  delle  spese  strumentali  del  Ministero,
individuate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   2,   del   decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    h) attivita' di assistenza sulle materie  giuridico-contabili  di
competenza delle diverse direzioni generali; 
    i)  gestione  del  pagamento   delle   spese   processuali,   del
risarcimento dei danni e  degli  accessori  relativi  al  contenzioso
inerente alle direzioni generali del Ministero; 
    l) gestione  delle  procedure  amministrativo-contabili  relative
alle   attivita'   strumentali,   alle   attivita'   contrattuali   e
convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in
favore di soggetti in house,  nonche'  quelli  afferenti  al  sistema
informativo e alle infrastrutture di rete; 
    m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione; 
    n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di  beni  e
servizi; 
    o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del  sistema
informativo, ivi compresa la rete intranet; 
    p) svolgimento dei compiti di  responsabile  per  la  transizione
digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    r) cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia  digitale,
anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; 
    s)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero,
definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione
informatica   e   i   servizi   di   interconnessione    con    altre
amministrazioni; 
    t) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e
digitalizzazione  del  Ministero,  con  particolare  riferimento   ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; 
    u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del
sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle  misure
tecniche e organizzative che soddisfino i  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali; 
    v) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema
della formazione superiore; 
    z)   gestione   dell'infrastruttura   del   sito    istituzionale
dell'amministrazione; 
    aa)  gestione  dell'Anagrafe  degli  studenti  e  dei   laureati,
dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con  le  direzioni  generali
competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati  delle  anagrafi
da parte dei  soggetti  esterni,  nel  rispetto  della  tutela  della
privacy; 
    bb) raccordo con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e
diffusione di dati riguardanti il settore universita' e ricerca; 
    cc) elaborazione di  studi  e  analisi  funzionali  all'attivita'
delle direzioni generali,  relativamente  ad  aspetti  inerenti  alle
tematiche di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo
opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  quale  struttura  di
servizio per  tutte  le  articolazioni  organizzative  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 7  agosto
          1997,  n.  279   recante   «Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: 
                «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
          - 1. Al fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
                2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con
          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                3.  I  titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.». 
              - Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 7  marzo
          2005,   n.   82   recante:   «Codice   dell'amministrazione
          digitale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione.   Il   mancato   avvio   delle   attivita'
          necessarie a  porre  rimedio  e  il  mancato  rispetto  del
          termine perentorio per la loro conclusione rileva  ai  fini
          della misurazione e  della  valutazione  della  performance
          individuale   dei   dirigenti   responsabili   e   comporta
          responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli
          articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              -  Si  riporta  l'art.  3  del  decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n.  322  recante   «Norme   sul   Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  Legge
          23  agosto  1988,  n.  400»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
                «Art. 3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
                2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche
          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate
          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o
          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il
          presidente dell'ISTAT. 
                3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
          di attuazione, nonche' dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
                4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
                5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.».