Art. 9 Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale 1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unita' da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 14, comma 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - Omissis. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.».