Art. 2 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  svolgono  compiti  di
supporto al  Ministro  e  di  raccordo  tra  questo  e  le  strutture
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'Ufficio di gabinetto; 
    b) l'Ufficio legislativo; 
    c) l'Ufficio stampa; 
    d) la Segreteria del Ministro; 
    e) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    f) le Segreterie dei sottosegretari di Stato. 
  3. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i sottosegretari di Stato  si  avvalgono  degli  Uffici  di
gabinetto e legislativo. 
  4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a),  b),  c),
d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto,  per  la
durata massima  del  proprio  mandato  e  possono  essere  da  questi
revocati dall'incarico in qualsiasi momento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il riferimento relativo all'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  riportato
          alle note alle premesse.