Art. 3 
 
                        Ufficio di gabinetto 
 
  1. Il capo di gabinetto dirige e coordina  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al  medesimo,  e  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione del Ministero; verifica gli atti da  sottoporre  alla  firma
del Ministro; cura gli  affari  e  gli  atti  la  cui  conoscenza  e'
sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura  i  rapporti  con
l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 
  2. Il capo di gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  o   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari, professori  universitari,  dirigenti  delle
pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in  possesso  di  capacita'  adeguate  alle
funzioni da svolgere e  dotati  di  elevata  professionalita',  avuto
riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e  alle
esperienze maturate. 
  3. Il capo di gabinetto puo' nominare  fino  a  due  vice  capi  di
gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di  gabinetto
possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in servizio presso  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione,
nonche', nel numero di non  piu'  di  uno,  tra  i  soggetti  di  cui
all'articolo 9, comma 3. 
  4. L'Ufficio di gabinetto  supporta  il  capo  di  gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  gabinetto  opera  il  consigliere
diplomatico  del  Ministro,  scelto  tra  funzionari  della  carriera
diplomatica di grado non inferiore a consigliere  di  legazione,  che
assiste il Ministro  nelle  iniziative  in  campo  internazionale  ed
europeo, in raccordo  con  i  competenti  Uffici  del  Ministero.  Il
consigliere diplomatico promuove e  assicura  la  partecipazione  del
Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea  e  cura
le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati
relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del
Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 23. - 1. In ogni amministrazione  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e' istituito  il  ruolo  dei
          dirigenti, che si articola  nella  prima  e  nella  seconda
          fascia, nel cui ambito sono definite  apposite  sezioni  in
          modo da garantire  la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
          dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso  i
          meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della
          seconda  fascia  transitano  nella  prima  qualora  abbiano
          ricoperto incarichi di  direzione  di  uffici  dirigenziali
          generali o equivalenti, in base ai particolari  ordinamenti
          di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno  a
          cinque anni senza  essere  incorsi  nelle  misure  previste
          dall'art.   21   per   le   ipotesi   di    responsabilita'
          dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale. 
                2. E' assicurata  la  mobilita'  dei  dirigenti,  nei
          limiti dei posti  disponibili,  in  base  all'art.  30  del
          presente  decreto.  I  contratti   o   accordi   collettivi
          nazionali   disciplinano,   secondo   il   criterio   della
          continuita' dei rapporti e privilegiando la  libera  scelta
          del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
          mobilita'  in  generale  in  ordine  al  mantenimento   del
          rapporto  assicurativo  con  l'ente   di   previdenza,   al
          trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico  legato
          all'anzianita'  di  servizio  e  al  fondo  di   previdenza
          complementare. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica cura  una  banca  dati
          informatica contenente  i  dati  relativi  ai  ruoli  delle
          amministrazioni dello Stato.»