Art. 6 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini  della  elaborazione  normativa,
delle competenti strutture ministeriali, garantendo la  qualita'  del
linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle   norme   introdotte,
l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione  e
la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti  sottoposti  al
Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura,  in
particolare, il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa  del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto
riguarda l'attuazione normativa di  atti  dell'Unione  europea  e  la
legislazione regionale; cura i rapporti di  natura  tecnico-giuridica
con le autorita' amministrative indipendenti, con  le  conferenze  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  con  l'Avvocatura
dello Stato  e  con  il  Consiglio  di  Stato;  supporta  gli  Uffici
competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario  e
costituzionale; cura gli adempimenti relativi  al  contenzioso  sugli
atti del Ministro per  i  profili  di  propria  competenza;  cura  le
risposte  agli  atti  parlamentari  di  controllo  e   di   indirizzo
riguardanti il Ministero  e  il  seguito  dato  agli  stessi;  svolge
attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i  sottosegretari
di Stato. 
  2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal Ministro tra  i
dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,  i  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, gli avvocati dello  Stato  e  consiglieri
parlamentari,  nonche'  tra  i  professori  universitari  in  materie
giuridiche e avvocati del  libero  foro  iscritti  al  relativo  albo
professionale da  almeno  quindici  anni,  in  possesso  di  adeguata
capacita' ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
legislativa e della produzione normativa. 
  3. Il capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di un vice  capo
dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su  proposta
del capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra i dirigenti di  seconda
fascia di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero tra i soggetti  di  cui
all'articolo 9, comma 3.