Art. 8 
 
               Segreterie dei sottosegretari di Stato 
 
  1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano  alle  dirette
dipendenze dei rispettivi sottosegretari. 
  2. I capi segreteria e i segretari particolari  dei  sottosegretari
di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta  dei  sottosegretari
interessati,   anche   tra   soggetti    estranei    alla    pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. 
  3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di  Stato,  oltre
al capo della segreteria e al segretario particolare, sono  assegnate
fino a un massimo di sei unita' di personale, scelte  tra  dipendenti
del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, in  posizione  di
aspettativa, fuori ruolo o comando; due di tali unita' possono essere
nominate   tra   estranei   all'amministrazione,   nell'ambito    dei
contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto  a
tempo determinato.