Art. 4 
 
Conferenza permanente dei  capi  dei  dipartimenti  e  dei  direttori
                              generali 
 
  1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti
titolari degli Uffici scolastici regionali si  riuniscono,  anche  in
modalita'  telematica,  in  conferenza  per  trattare  le   questioni
attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per
formulare al  Ministro  proposte  per  l'emanazione  di  indirizzi  e
direttive,  volte  ad  assicurare  il  raccordo   operativo   fra   i
dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.  La
conferenza e' presieduta, in ragione  delle  materie,  dai  capi  dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in  adunanza
plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della
natura degli argomenti trattati nel corso della  conferenza,  possono
trasmetterne l'esito all'Organismo indipendente di valutazione. 
  2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi
da  trattare,  possono  indire  adunanze  ristrette   su   specifiche
tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  Capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e  il  Capo  di  Gabinetto  partecipano  alle  sedute  della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
conferenza,  e'  assicurato   dalla   direzione   generale   di   cui
all'articolo 6, comma 4.